L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha disciplinato la vendita dei biglietti per gli incontri di calcio tenendo conto di quanto previsto dal Decreto Legge 8 febbraio 2007, nr. 8 concernente “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche” - che all’art. 1, 2° comma prevede il “divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi .”
L’organismo collegiale ha preso atto che il legislatore ha inteso scoraggiare il fenomeno delle trasferte di massa organizzate, ai fini di una più incisiva azione di prevenzione da parte delle Forze di Polizia, senza tuttavia precludere il diritto dei singoli cittadini ad assistere agli incontri di calcio ed ha ritenuto opportuno vietare la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti il giorno della gara anche per i campionati organizzati dalla Lega Nazionale Professionisti di serie “C” nonché della Coppa Italia (di serie A, B e C).
Al fine di favorire l’accessibilità ai tagliandi da parte dei singoli spettatori che devono essere messi in condizione dalle Società organizzatrici di poter acquistare i relativi biglietti prima delle ore 19.00 del giorno antecedente la gara, l’Osservatorio ha adottato una determinazione che prevede quanto segue:
Alla Federazione Italiana Giuoco Calcio è stato demandato l’incarico di individuare, nell’ambito del Sistema della Giustizia Sportiva, il meccanismo sanzionatorio per l’inosservanza delle regole introdotte.
28 marzo 2007